NORMATIVA: (STAMPA
QUESTA PAGINA)
Condizioni
Generali per la vendita dei pacchetti turistici
La facolta di recesso, prevista in materia di contratti a
distanza, non si applica alle vendite ai sensi del punto B) dell'art. 7 del D. Lgs. 22 maggio 1999 n.
185 "Articolo 7 Esclusioni: 1. Gli articoli 3,4,5 e il comma 1 dell'articolo 6 non si applicano: ...... b) ai contratti
di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai trasporti, alla ristorazione,
al tempo libero, qunado all'atto della conclusione
del contratto il fornitore si impegna a fornire tali prestazioni ad una data
determinata o in un periodo prestabilito.
Art.1 Norme
applicabili
Il contratto è
regolato dalle previsioni che seguono e dal Decreto Legislativo n.111 del 17
marzo 1995, dalla Direttiva
90/314/CEE,
dalle Convenzioni Internazionali in materia, ed in
particolare dalla Convenzione di Bruxelles del 20 aprile 1970,
resa esecutiva
con legge 29 dicembre 1977,n.1084, dalla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre
1929 sul trasporto aereo
internazionale,
resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n.41, dalla Convenzione di Berna del
25 febbraio 1961 sul trasporto
ferroviario,
resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n.806, in quanto applicabili ai servizi
oggetto del pacchetto turistico,
nonché dalle
previsioni in materia del codice civile e delle altre norme di diritto interno,
in quanto non derogate dalle previsioni
del presente
contratto.
Art.2 Contenuto del
Contratto - descrizione del pacchetto turistico
Il presente
contratto è composto dalle Condizioni Generali qui riportate, dalle Condizioni
Speciali, sopra riportate, nonché dal
Catalogo (o dal
programma allegato "fuori catalogo") espressamente indicato nelle
Condizioni Speciali. La descrizione del
pacchetto
turistico oggetto del contratto è contenuta nelle Condizioni Speciali,
integrate dalle descrizioni contenute nel Catalogo
(o nel programma
allegato "fuori catalogo") ivi richiamato.
Art.3 Prezzo -revisione -
acconti
Il prezzo del
pacchetto turistico è determinato nelle Condizioni Speciali del presente
contratto. Tale prezzo potrà essere
modificato
soltanto in dipendenza di variazioni del costo del trasporto, del carburante,
dei diritti e delle tasse, quali (a titolo
esemplificativo
e non esaustivo) le tasse di imbarco o sbarco nei
porti e negli aeroporti, e del tasso di cambio applicato (quale
previsto nel
Catalogo o nel programma allegato "fuori catalogo" indicati nelle
condizioni speciali). La revisione del prezzo
sarà
determinata in
proporzione alle variazioni dei citati elementi ed al Viaggiatore verrà fornita
l'esatta indicazione della variazione
dell'elemento di
prezzo che ha determinato la revisione stessa. Al momento della prenotazione il
Viaggiatore dovrà
corrispondere un
acconto pari al 25% del prezzo. Il saldo del prezzo dovrà essere corrisposto
nel termine previsto dal catalogo
(o nel programma
allegato "fuori catalogo") richiamato nelle condizioni speciali
(generalmente 30 giorni prima della partenza). Qualora la prenotazione avvenga
in una data
successiva a
quella, come sopra determinata, prevista per il saldo del prezzo, il
viaggiatore farà luogo al pagamento integrale
contestualmente
alla prenotazione.
Art.4 Fondo di
Garanzia
Ai sensi
dell'art.21 d.lgt 111 del 17
marzo 1995 viene istituito un Fondo di Garanzia presso la Presidenza del
Consiglio dei
Ministri di cui
potranno usufruire tutti i viaggiatori, in caso di insolvenza
o di fallimento del Venditore o dell'Organizzatore, per il
rimborso del
prezzo versato ed il rimpatrio in caso di viaggio all'estero. Le modalità di funzionamento di tale Fondo di Garanzia
vengono
stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con
il Ministro del Tesoro.
Art.5 Accordi
specifici
Il Viaggiatore
può far presenti, all'atto della prenotazione, particolari richieste od esigenze che potranno formare oggetto di
accordi
specifici sulle modalità del viaggio, qualora ciò sia tecnicamente possibile.
In tal caso gli accordi specifici verranno
inseriti
nell'ambito delle Condizioni Speciali: Allo stesso modo verranno inserite nelle
Condizioni Speciali eventuali modifiche al
pacchetto
turistico, così come descritto nel Catalogo di riferimento (o nel programma
allegato "fuori catalogo"), che dovessero
essere
concordate tra le parti al momento della prenotazione. Dopo la conclusione del
contratto, eventuali modifiche siano esse
richieste dal
Viaggiatore, ovvero dall'organizzatore, dovranno
formare oggetto di specifico accordo, da redigersi per iscritto.
Art.6 Cessione del
Contratto
Il Viaggiatore,
qualora si trovi nell'impossibilità di usufruire del pacchetto turistico, può
cedere il contratto ad un terzo, a
condizione che
questi soddisfi tutte le condizioni ed i requisiti per la fruizione dei servizi
oggetto del pacchetto turistico. In tal
caso il
Viaggiatore deve dare comunicazione della propria
intenzione di cedere il contratto all'organizzatore a mezzo
raccomandata
A.R. o, in caso di urgenza, telegramma, telex, o fax che dovrà pervenire entro e
non oltre 4 giorni lavorativi prima
della partenza,
indicando le generalità del cessionario (nome, cognome, sesso, data di nascita,
cittadinanza.) Per la cessione
verranno
addebitate le spese previste nel catalogo (o nel programma allegato "fuori
catalogo") indicato nelle condizioni speciali.
A seguito della
cessione il cedente ed il cessionario sono solidalmente obbligati per il
pagamento del prezzo del pacchetto
turistico e
delle spese derivanti dalla cessione.
Art.7 Recesso -
Annullamento
7.1 Il Viaggiatore
ha diritto di recedere dal contratto, senza
corrispondere alcuna penalità nelle seguenti ipotesi: - Aumenti del
prezzo del
pacchetto indicato nelle Condizioni Speciali, in misura eccedente il 10%; -
Modifiche essenziali del contratto
richieste dopo
la conclusione del contratto dall'Organizzatore e non accettate dal
Viaggiatore. A tale fine si precisa che il
Viaggiatore deve
comunicare per iscritto all'Organizzatore la propria scelta di accettare o di
recedere entro due giorni lavorativi
dalla ricezione
della proposta di modifica. Nelle ipotesi indicate, ovvero
allorché l'organizzatore annulli il pacchetto turistico
prima della
partenza, per qualsiasi motivo tranne che per colpa del Viaggiatore stesso,
quest'ultimo ha i seguenti, alternativi,
diritti: -
usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente, o, se non
disponibile, superiore senza supplemento di
prezzo, ovvero
di un pacchetto turistico di qualità inferiore, con restituzione della
differenza di prezzo: - ricevere la parte di
prezzo già
corrisposta, entro sette giorni lavorativi dal momento della comunicazione
dell'intenzione di recedere o di non
accettare la
proposta alternativa, ai sensi del comma successivo ovvero dell'annullamento.
Il Viaggiatore deve comunicare per
iscritto
all'Organizzatore la propria scelta di recedere ovvero di fruire di pacchetto
turistico alternativo entro e non oltre due
giorni dalla
ricezione della proposta alternativa. Inoltre, ove ne fornisca specifica prova,
il viaggiatore ha altresì diritto al
risarcimento
degli eventuali danni che avesse subito in dipendenza della mancata esecuzione
del contratto. Il Viaggiatore non ha
comunque diritto
al risarcimento dell'eventuale maggior danno, allorché
l'annullamento del viaggio dipenda dal mancato
raggiungimento
del numero minimo di partecipanti, eventualmente indicato nelle Condizioni
Speciali, ed il Viaggiatore abbia ricevuto
comunicazione
del mancato raggiungimento almeno venti giorni prima della data fissata per la
partenza, ovvero allorché
l'annullamento dipenda
da cause di forza maggiore. 7.2 - Qualora il Viaggiatore intenda recedere dal
contratto al di fuori delle
ipotesi elencate
al precedente punto 7.1 si applicheranno le seguenti
penalità, a seconda del momento in cui perviene la notizia
del recesso: *
10% sino a 30 giorni prima della partenza * 25% sino a 21 giorni prima della
partenza * 50% sino a 11
giorni prima
della partenza * 75% sino a 4 giorni prima della partenza
* 100% dopo tale data Nessun rimborso sarà
corrisposto al
Viaggiatore che non potesse effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza
dei documenti personali validi per
l'espatrio, come
indicato nelle Condizioni Speciali.
Art.8 Modifiche dopo la
partenza
Dopo la
partenza, allorché una parte essenziale dei servizi
previsti dal contratto non possa essere effettuata, l'Organizzatore
predispone
adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non
comportanti oneri di qualsiasi tipo a
carico del
Viaggiatore, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra le
prestazioni originariamente previste e quelle
effettuate,
salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, che sia provato dal
Viaggiatore: Se non è possibile alcuna
soluzione
alternativa o il Viaggiatore non l'accetta per un giustificato motivo,
l'Organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di
trasporto
equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad un altro luogo convenuto,
compatibilmente alle disponibilità del
mezzo e di
posti, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste
e quello delle prestazioni effettuate fino al
momento del
rientro anticipato.
ART.9 Responsabilità dell_organizzatore
La
responsabilità dell'Organizzatore nei confronti del Viaggiatore per eventuali
danni subiti a causa del mancato od inesatto
adempimento
delle obbligazioni previste dal presente contratto è regolata dalle leggi e
dalle convenzioni internazionali richiamate
al precedente articolo
1. Pertanto, in nessun caso la responsabilità
dell'Organizzatore, a qualunque titolo insorgente, nei confronti del
Viaggiatore
potrà eccedere i limiti previsti dalle leggi e convenzioni sopra richiamate, in relazione al danno lamentato. L'agente
di viaggio
(Venditore) presso il quale sia stata effettuata la
prenotazione del pacchetto turistico, non risponde in alcun caso delle
obbligazioni
nascenti dalla organizzazione del viaggio, ma risponde esclusivamente delle
obbligazioni nascenti nella sua qualità di
intermediario e
comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi e convenzioni.
sopra citate. E' esclusa in ogni caso
la
responsabilità dell'Organizzatore e del venditore qualora l'inadempimento
lamentato dal Viaggiatore dipenda da cause
imputabili al
viaggiatore stesso, ovvero imputabili ad terzo
estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto, ovvero
sia dovuto a
caso fortuito od a forza maggiore. L'Organizzatore, inoltre, non potrà essere
ritenuto responsabile di eventuali
danni che
derivino da prestazioni di servizi fornite da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto turistico, ovvero che
derivino da
iniziative autonome assunte dal Viaggiatore nel corso dell'esecuzione del
viaggio.
Art.10 Reclamo
Ogni mancanza
nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal Viaggiatore senza
ritardo affinché l'Organizzatore, il suo
rappresentante
locale o l'accompagnatore vi pongano
tempestivamente
rimedio. Il Viaggiatore deve altresì, a pena di decadenza, sporgere reclamo
mediante l'invio di una
raccomandata con
avviso di ricevimento, all'Organizzatore ed al
Venditore, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del
rientro presso
la località di partenza.
Art. 11 Obblighi dei Partecipanti
Durante
l'effettuazione del viaggio i partecipanti dovranno essere muniti di documenti
d'identità validi per l'espatrio per tutti i paesi toccati dall'itinerario nonchè dei visti di
soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente
richiesti.
I Viaggiatori
dovranno altrsì attenersi all'osservanza di normale
prudenza e diligenza fornite dall' Organizzatore e dai
suoi preposti nonchè ai regolamenti ed alle
disposizioni amministrative relative al pacchetto turistico. I Viaggiatori
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse
subire a causa delle loro inadempienze in corso del viaggio. Il Cliente è
tenuto a fornire tutti i documenti, le informazionie gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del
diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili dei
danni ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arerrecato al diritto di surrogazione. il
Cliente potrà richiedere potrà richiedere all'atto della prenotazione servizi
particolari o aggiuntivi o alternativi, che saranno oggetto di accordi
specifici, purchè ne risulti possibile
l'attuazione.
Art. 12 Obbligo di Assistenza
L'organizzatore
è tenuto a prestare misure di assistenza al Cliente imposte dal criterio di
diligenza professionale esclusivamente agli obblighi a propro
carico per disposizione di legge o di contratto. L'organizzatore non è
responsabile nei confronti del cliente per l'inadempimento dal
parte del venditore delgi obbligi
a carico di quest'ultimo.
.
Art.13 Foro Competente
Per qualsiasi
controversia inerente l'organizzazione è
esclusivamente competente il Foro dove ha sede l'organizzatore
Turom Viaggi di Romagna Viaggi S.r.l. - Via Baldo degli Ubaldi, 81 - Tel 06 66482193 06 6636070 - Fax 06 6635618 - E-Mail turomroma@libero.it