NORMATIVA: (STAMPA QUESTA PAGINA)
Condizioni Generali per la vendita dei pacchetti turistici
La facolta di recesso, prevista in materia di contratti a distanza, non si
applica alle vendite
ai sensi del punto B) dell'art. 7 del D. Lgs. 22 maggio 1999 n. 185
"Articolo 7
Esclusioni:
1. Gli articoli 3,4,5 e il comma 1 dell'articolo 6 non si applicano:
......
b) ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai
trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, qunado
all'atto della conclusione del contratto il fornitore si impegna a fornire
tali prestazioni ad una data determinata
o in un periodo prestabilito.
Art.1 Norme applicabili
Il contratto è regolato dalle previsioni che seguono e dal Decreto Legislativo n.111 del 17 marzo 1995, dalla Direttiva
90/314/CEE, dalle Convenzioni Internazionali in materia, ed in particolare dalla Convenzione di Bruxelles del 20 aprile 1970,
resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977,n.1084, dalla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo
internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n.41, dalla Convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto
ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n.806, in quanto applicabili ai servizi oggetto del pacchetto turistico,
nonché dalle previsioni in materia del codice civile e delle altre norme di diritto interno, in quanto non derogate dalle previsioni
del presente contratto.
Art.2 Contenuto del Contratto - descrizione del pacchetto turistico
Il presente contratto è composto dalle Condizioni Generali qui riportate, dalle Condizioni Speciali, sopra riportate, nonché dal
Catalogo (o dal programma allegato "fuori catalogo") espressamente indicato nelle Condizioni Speciali. La descrizione del
pacchetto turistico oggetto del contratto è contenuta nelle Condizioni Speciali, integrate dalle descrizioni contenute nel Catalogo
(o nel programma allegato "fuori catalogo") ivi richiamato.
Art.3 Prezzo -revisione - acconti
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nelle Condizioni Speciali del presente contratto. Tale prezzo potrà essere
modificato soltanto in dipendenza di variazioni del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse, quali (a titolo
esemplificativo e non esaustivo) le tasse di imbarco o sbarco nei porti e negli aeroporti, e del tasso di cambio applicato (quale
previsto nel Catalogo o nel programma allegato "fuori catalogo" indicati nelle condizioni speciali). La revisione del prezzo sarà
determinata in proporzione alle variazioni dei citati elementi ed al Viaggiatore verrà fornita l'esatta indicazione della variazione
dell'elemento di prezzo che ha determinato la revisione stessa. Al momento della prenotazione il Viaggiatore dovrà
corrispondere un acconto pari al 25% del prezzo. Il saldo del prezzo dovrà essere corrisposto nel termine previsto dal catalogo
(o nel programma allegato "fuori catalogo") richiamato nelle condizioni speciali (generalmente 30 giorni prima della partenza). Qualora la prenotazione avvenga in una data
successiva a quella, come sopra determinata, prevista per il saldo del prezzo, il viaggiatore farà luogo al pagamento integrale
contestualmente alla prenotazione.
Art.4
Fondo di Garanzia
Ai sensi dell'art.21 d.lgt 111 del 17 marzo 1995 viene istituito un Fondo di Garanzia presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri di cui potranno usufruire tutti i viaggiatori, in caso di insolvenza o di fallimento del Venditore o dell'Organizzatore, per il
rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio in caso di viaggio all'estero. Le modalità di funzionamento di tale Fondo di Garanzia
vengono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del Tesoro.
Art.5
Accordi specifici
Il Viaggiatore può far presenti, all'atto della prenotazione, particolari richieste od esigenze che potranno formare oggetto di
accordi specifici sulle modalità del viaggio, qualora ciò sia tecnicamente possibile. In tal caso gli accordi specifici verranno
inseriti nell'ambito delle Condizioni Speciali: Allo stesso modo verranno inserite nelle Condizioni Speciali eventuali modifiche al
pacchetto turistico, così come descritto nel Catalogo di riferimento (o nel programma allegato "fuori catalogo"), che dovessero
essere concordate tra le parti al momento della prenotazione. Dopo la conclusione del contratto, eventuali modifiche siano esse
richieste dal Viaggiatore, ovvero dall'organizzatore, dovranno formare oggetto di specifico accordo, da redigersi per iscritto.
Art.6 Cessione del Contratto
Il Viaggiatore, qualora si trovi nell'impossibilità di usufruire del pacchetto turistico, può cedere il contratto ad un terzo, a
condizione che questi soddisfi tutte le condizioni ed i requisiti per la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico. In tal
caso il Viaggiatore deve dare comunicazione della propria intenzione di cedere il contratto all'organizzatore a mezzo
raccomandata A.R. o, in caso di urgenza, telegramma, telex, o fax che dovrà pervenire entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima
della partenza, indicando le generalità del cessionario (nome, cognome, sesso, data di nascita, cittadinanza.) Per la cessione
verranno addebitate le spese previste nel catalogo (o nel programma allegato "fuori catalogo") indicato nelle condizioni speciali.
A seguito della cessione il cedente ed il cessionario sono solidalmente obbligati per il pagamento del prezzo del pacchetto
turistico e delle spese derivanti dalla cessione.
Art.7 Recesso - Annullamento
7.1 Il Viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, senza corrispondere alcuna penalità nelle seguenti ipotesi: - Aumenti del
prezzo del pacchetto indicato nelle Condizioni Speciali, in misura eccedente il 10%; - Modifiche essenziali del contratto
richieste dopo la conclusione del contratto dall'Organizzatore e non accettate dal Viaggiatore. A tale fine si precisa che il
Viaggiatore deve comunicare per iscritto all'Organizzatore la propria scelta di accettare o di recedere entro due giorni lavorativi
dalla ricezione della proposta di modifica. Nelle ipotesi indicate, ovvero allorché l'organizzatore annulli il pacchetto turistico
prima della partenza, per qualsiasi motivo tranne che per colpa del Viaggiatore stesso, quest'ultimo ha i seguenti, alternativi,
diritti: - usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente, o, se non disponibile, superiore senza supplemento di
prezzo, ovvero di un pacchetto turistico di qualità inferiore, con restituzione della differenza di prezzo: - ricevere la parte di
prezzo già corrisposta, entro sette giorni lavorativi dal momento della comunicazione dell'intenzione di recedere o di non
accettare la proposta alternativa, ai sensi del comma successivo ovvero dell'annullamento. Il Viaggiatore deve comunicare per
iscritto all'Organizzatore la propria scelta di recedere ovvero di fruire di pacchetto turistico alternativo entro e non oltre due
giorni dalla ricezione della proposta alternativa. Inoltre, ove ne fornisca specifica prova, il viaggiatore ha altresì diritto al
risarcimento degli eventuali danni che avesse subito in dipendenza della mancata esecuzione del contratto. Il Viaggiatore non ha
comunque diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, allorché l'annullamento del viaggio dipenda dal mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti, eventualmente indicato nelle Condizioni Speciali, ed il Viaggiatore abbia ricevuto
comunicazione del mancato raggiungimento almeno venti giorni prima della data fissata per la partenza, ovvero allorché
l'annullamento dipenda da cause di forza maggiore. 7.2 - Qualora il Viaggiatore intenda recedere dal contratto al di fuori delle
ipotesi elencate al precedente punto 7.1 si applicheranno le seguenti penalità, a seconda del momento in cui perviene la notizia
del recesso: * 10% sino a 30 giorni prima della partenza * 25% sino a 21 giorni prima della partenza * 50% sino a 11
giorni prima della partenza * 75% sino a 4 giorni prima della partenza * 100% dopo tale data Nessun rimborso sarà
corrisposto al Viaggiatore che non potesse effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei documenti personali validi per
l'espatrio, come indicato nelle Condizioni Speciali.
Art.8 Modifiche dopo la partenza
Dopo la partenza, allorché una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non possa essere effettuata, l'Organizzatore
predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a
carico del Viaggiatore, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle
effettuate, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, che sia provato dal Viaggiatore: Se non è possibile alcuna
soluzione alternativa o il Viaggiatore non l'accetta per un giustificato motivo, l'Organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di
trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad un altro luogo convenuto, compatibilmente alle disponibilità del
mezzo e di posti, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al
momento del rientro anticipato.
ART.9 Responsabilità dell_organizzatore
La responsabilità dell'Organizzatore nei confronti del Viaggiatore per eventuali danni subiti a causa del mancato od inesatto
adempimento delle obbligazioni previste dal presente contratto è regolata dalle leggi e dalle convenzioni internazionali richiamate
al precedente articolo 1. Pertanto, in nessun caso la responsabilità dell'Organizzatore, a qualunque titolo insorgente, nei confronti del
Viaggiatore potrà eccedere i limiti previsti dalle leggi e convenzioni sopra richiamate, in relazione al danno lamentato. L'agente
di viaggio (Venditore) presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico, non risponde in alcun caso delle
obbligazioni nascenti dalla organizzazione del viaggio, ma risponde esclusivamente delle obbligazioni nascenti nella sua qualità di
intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi e convenzioni. sopra citate. E' esclusa in ogni caso
la responsabilità dell'Organizzatore e del venditore qualora l'inadempimento lamentato dal Viaggiatore dipenda da cause
imputabili al viaggiatore stesso, ovvero imputabili ad terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto, ovvero
sia dovuto a caso fortuito od a forza maggiore. L'Organizzatore, inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali
danni che derivino da prestazioni di servizi fornite da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto turistico, ovvero che
derivino da iniziative autonome assunte dal Viaggiatore nel corso dell'esecuzione del viaggio.
Art.10 Reclamo
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal Viaggiatore senza ritardo affinché l'Organizzatore, il suo
rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano
tempestivamente rimedio. Il Viaggiatore deve altresì, a pena di decadenza, sporgere reclamo mediante l'invio di una
raccomandata con avviso di ricevimento, all'Organizzatore ed al Venditore, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del
rientro presso la località di partenza.
Art. 11 Obblighi dei Partecipanti
Durante l'effettuazione del viaggio i partecipanti dovranno essere muniti di documenti d'identità validi per l'espatrio per tutti i paesi toccati dall'itinerario nonchè dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
I Viaggiatori dovranno altrsì attenersi all'osservanza di normale prudenza e diligenza fornite dall' Organizzatore e dai suoi preposti nonchè ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative relative al pacchetto turistico. I Viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa delle loro inadempienze in corso del viaggio. Il Cliente è tenuto a fornire tutti i documenti, le informazionie gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili dei danni ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arerrecato al diritto di surrogazione. il Cliente potrà richiedere potrà richiedere all'atto della prenotazione servizi particolari o aggiuntivi o alternativi, che saranno oggetto di accordi specifici, purchè ne risulti possibile l'attuazione.
Art. 12 Obbligo di Assistenza
L'organizzatore è tenuto a prestare misure di assistenza al Cliente imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente agli obblighi a propro carico per disposizione di legge o di contratto. L'organizzatore non è responsabile nei confronti del cliente per l'inadempimento dal parte del venditore delgi obbligi a carico di quest'ultimo.
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Art.13 Foro Competente
Per qualsiasi controversia inerente l'organizzazione è esclusivamente competente il Foro dove ha sede l'organizzatore